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Sentenze
Visibilità:Pubblico
Argomento:Accantonamento
Sentenza:Tribunale di Napoli n 5655/2020Del:11-11-2020
Oggetto:pagamento diretto

Testo
Il Tribunale di Napoli ha sostenuto che:

-l'impresa ha firmato il modulo di iscrizione alla Cassa Edile con adesione al contratto collettivo nazionale di lavoro, al contratto provinciale di categoria ed ai regolamenti dell'ente bilaterale;
-l'impresa ha eseguito lavori edili presso diversi cantieri ed ha presentato alla Cassa Edile le denunce con l'indicazione degli operai impegnati e degli importi calcolati anche per contributi ed accantonamenti;
-le denunce trasmesse alla Cassa Edile costituiscono riconoscimento del debito anche ai sensi dell'articolo 1988 del Codice civile;
-l'adesione alla Cassa Edile e la compilazione delle denunce costituisce adesione ai patti collettivi ed alle loro clausole;
-l'imprenditore edile per espressa adesione al contratto collettivo deve provvedere al versamento degli accantonamenti e dei contributi direttamente alla Cassa Edile;
-la Cassa Edile è legittimata a richiedere al datore di lavoro non solo il pagamento dei contributi bensì anche il pagamento delle somme che il datore di lavoro avrebbe dovuto accantonare a favore dei lavoratori per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia.


Allegati

Note: