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Sentenze
Visibilità:Pubblico
Argomento:Fallimento
Sentenza:Corte di Cassazione sez.1°civ.n.22081Del:26-09-2013
Oggetto:Azione revocatoria

Testo
Per la Cassa Edile è escluso che ricorra il presupposto per la revocatoria fallimentare dl pagamento di debiti del fallito ex art. 67 L.F. nel caso in cui il pagamento è avvenuto da parte del terzo con fondi propri. Secondo la Corte l'azione è esperibile solo nel caso in cui il pagamento avvenga da parte del terzo ma con denaro dell'imprenditore successivamente fallito ovvero con denaro proprio ma con il successivo recupero a seguito di esercizio dell'azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento

Allegati

Note: