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Sentenze
Visibilità:Pubblico
Argomento:Accantonamento
Sentenza:Regione Sicilia- Dipartimento Regionale del Lavoro sent. n. 2148Del:04-12-2012
Oggetto:pagamento diretto

Testo
La Regione Sicilia-Servizi Ispettorato provinciale del lavoro con sentenza del 4 aprile 2012, negando la produzione di effetti all'accordo conciliativo, ha affermato testualmente che: "Le indennità contrattuali dovute al lavoratore di che trattasi, per ferie, gratifica natalizia e anzianità professionale devono, in forza di accordi sottoscritti dalle parti (CCNL settore edilizia), essere accantonate presso la Cassa Edile. Quest'ultima provvederà, nei tempi e nei modi previsti dalla contrattazione, ad erogare al lavoratore le indennità de qua. Per quanto sopra esposto, tali elementi, retributivi non possono ritenersi, in sede conciliativa rientranti nelle disponibilità del lavoratore, pertanto non possono formare oggetto di accordo o rinunzie. ne deriva, che gli atti di pagamento diretto, da parte del datore di lavoro, all'accantonamento presso la Cassa Edile, delle specifiche voci retributive dovute ...(omissis). Si avverte che, non ottemperando a quanto sopra, il verbale di conciliazione non potrà produrre i suoi effetti e si intenderà chiuso negativamente....(omissis".

Allegati

Note: