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Sentenze
Visibilità:Pubblico
Argomento:Accantonamento
Sentenza:Corte di Appello di Bari sez. Lav. n.592/13Del:05-02-2013
Oggetto:Quando sorge l'obbligazione di pagamento

Testo
La Corte di appello di Bari, non condividendo espressamente la pronuncia del Supremo Collegio n. 13300/2005, afferma che ove sia configurabile una delegazione di pagamento mediante l'adesione, anche tacita, delle parti del Contratto di lavoro alla disciplina dettata della contrattazione di settore, si tratterebbe comunque di delegazione c.d. titolata, atteso il chiaro riferimento al rapporto giuridico sottostante.
Ne discende che la Cassa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto, bensì solo con il pagamento, da parte del datore, delle somme stesse, ben potendo, quindi, la Cassa ex. art. 1271 2° comma c.c., opporre al lavoratore le eccezioni opponibili al datore di lavoro delegante in relazione al rapportodi provvista.

Allegati

Note: