Chiudi

Sentenze
Visibilità:Pubblico
Argomento:Privilegio dei crediti
Sentenza:Cassazione Sez. 1 n. 00044 del 08/01/1974Del:08-01-74
Oggetto:Fallimento

Testo
Non è di impedimento alla definizione di un credito come credito di retribuzione nascente da un rapporto di lavoro subordinato, il fatto che alla sua riscossione i lavoratori (nella specie, dell'edilizia), anziché direttamente, provvedono tramite un organismo (nella specie, la cassa edile), secondo il sistema che, per le peculiari esigenze del settore lavorativo interessato, è stato recepito dalla normazione collettiva (nella specie, trattatavasi di questione riguardante la graduazione, nel procedimento fallimentare, del privilegio di criteri per gratifiche natalizie e per quanto spettante per ferie e festività ai lavoratori).

Allegati

Note: