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Sentenze
Visibilità:Pubblico
Argomento:Recupero Crediti
Sentenza:Corte di Cassazione n.6334/2010Del:16-03-2010
Oggetto:Contributi per la manodopera occupata nell'esecuzione di lavori in appalto

Testo
In tema d'interpretazione del CCNL per i lavoratori edili, è conforme alla regola legale dell'interpretazione letterale la decisione della corte territoriale che, in riferimento agli artt.19 e 37 del Contratto, abbia riconosciuto la legittimazione della Cassa Edile ad agire per la riscossione dei contributi dovuti dal datore di lavoro per la manodopera occupata nei lavori eseguiti in appalto per conto di un ente pubblico, determinandone l'importo in base all'entità dei lavori comunicati dal Committenete e alla percentuale di incidenza della manodpera. Tenuto conto che tale criterio pur avendo carattere presuntivo, consente di determinare il credito in materia oggettiva con riferimento alla retribuzione di un operaio edile nel periodo in cui si sono svolti i lavori, e che la Cassa svolge una funzione di m utualità ed assistenza conprendente non solo il pagamento ai lavoratori delle somme che il datore di lavoro è tenuto ad accantonare per riposi annui, ferie e gratifica natalizia, ma anche lo svolgimento di funzioni previdenziali in materia di corresponsione delle indennità integrative di malattia, con riscossione dei relativi contributi.

Allegati

Note: