Chiudi

Sentenze
Visibilità:Pubblico
Argomento:Adempimenti delle imprese
Sentenza:Corte di Cassazione n. 17316/2003Del:15-11-2003
Oggetto:Obbligo d'iscrizione

Testo
l'art. 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 il quale detta criteri per la determinazione della retribuzione minima imponibile, si applica ai datori di lavoro esercenti attività edili, anche se in economia, indicati dai codici ISTAT da 45.1 a 45.45.2., i quali sono tenuti alla iscrizione alla Cassa edile e per i quali soltanto è prevista, ai sensi del comma terzo, la perdita degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli oneri sociali per i lavoratori non denunciati alla Cassa edile. Ne consegue che, avendo il legislatore prescelto il criterio della tipologia tassativa dei datori di lavoro tenuti alla iscrizione alla cassa, non hanno alcun rilievo, ai fini di tale obbligo, né la vincolatività del contratto collettivo nazionale, per appartenenza alle associazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, né la spontanea applicazione dello stesso da parte del datore di lavoro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sussistente l'obbligo di una impresa esercente attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo prefabbricato alla iscrizione alla cassa in ragione della applicabilità ad essa, per affinità, del contratto collettivo nazionale per gli edili, facendo discendere la perdita degli sgravi contributivi dal mancato assolvimento dell'obbligo suddetto, senza tuttavia accertare se quella impresa appartenesse, per tipologia, a quelle individuate dall'art. 29 del decreto - legge n. 244 del 1995, convertito dalla legge n. 341 del 1995).


Allegati

Note: