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Sentenze
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Pubblico
Argomento:
Funzioni
Sentenza:
Cassazione sez. 6530 del 10/05/2001
Del:
10-05-2001
Oggetto:
Parte retributiva, normativa ed obbligatoria dei contratti collettivi
Testo
L'adesione ad un Ente bilaterale per il quale, a fronte del versamento dei contributi, non corrisponde un diritto dei lavoratori al conseguimento di prestazioni, rientra nella parte obbligatoria del CCNL, la cui osservanza da parte dell'impresa non è condizione per il riconoscimento di benefici contributivi.
Diverso è il caso delle Casse Edili, le cui prestazioni sono riconducibili alla parte retributiva del contratto collettivo. La Cassa eroga, infatti, il trattamento per ferie, gratifica e riposi annui, sostituendosi al datore di lavoro.
Allegati
Note: