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Sentenze
Visibilità:Pubblico
Argomento:Accantonamento
Sentenza:Cassazione Sez. Lavoro 05741 del 19/04/2001 Del:19-04-2001
Oggetto:Recupero accantonamento

Testo
La legittimazione ad agire nei confronti del datore di lavoro per il pagamento delle somme, che questi aveva l'obbligo di versare, in forza della disciplina contrattuale collettiva, alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle ferie, non può essere negata ai lavoratori; infatti, i lavoratori agiscono per conseguire somme loro spettanti a titolo retributivo, essendo la Cassa, a seguito degli accantonamenti, mera depositaria di somme da corrispondere agli aventi diritto alla scadenza, a titolo retributivo nell'ambito di una funzione di intermediazione, e non di previdenza ed assistenza, che attiene al rapporto di lavoro e non ad un rapporto di natura previdenziale.


Allegati

Note: