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Sentenze
Visibilità:Pubblico
Argomento:Accantonamento
Sentenza:Pretura La Spezia del 25/06/1997 Del:25-06-97
Oggetto:Recupero accantonamento

Testo
La Cassa Edile ha la legittimazione attiva per agire in giudizio per il recupero dell'accantonamento per i lavoatori iscritti alla Cassa Edile (essa opera in prima persona secondo la fattispecie del mandato senza rappresentanza ex art. 1705 codice civile).
La natura del diritto all'accantonamento è la stessa sia che lo eserciti in proprio il titolare, sia che lo eserciti per suo conto il mandatario: pertanto il credito della Cassa per l'accantonamento ha natura privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis del codice civile (conformi Trib. di Roma 30 marzo 1979, Pretura Padova 27 febbraio 1980 e Tribunale Cagliari 24 aprile 1985).
Analogo privilegio non spetta per i crediti di natura contributiva, dotati della minore prelazione di cui all'art. 2754 codice civile.


Allegati

Note: