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Sentenze
Visibilità:Privato
Argomento:Adempimenti delle imprese
Sentenza:Cassazione n° 04699 del 21/04/1993 Del:21-04-93
Oggetto:Non assoggettabilità fiscale - interessi per ritardato versamento

Testo
Le "maggiorazioni", sotto forma di interessi, dovute ad una Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza dalle imprese edili associate per il ritardo nel versamento dei contributi, avendo natura compensativa - in quanto non assolvono la funzione di risarcire un danno per lucro cessante, ma piuttosto quella di reintegrare una perdita patrimoniale -, non costituiscono redditi di capitale secondo il disposto dell'art. 41 lett. I) del DPR 29 settembre 1973 n. 597 e non sono quindi assoggettabili ad IRPEG e ad ILOR. Tale disciplina non contrasta con l'art. 53 Cost., in quanto l'esclusione della imposizione tributaria delle suddette "maggiorazioni" deriva dalla riconducibilità di tali proventi nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 41, lett. I), sopra citato.

Allegati

Note: