Chiudi

Sentenze
Visibilità:Pubblico
Argomento:Privilegio dei crediti
Sentenza:Corte di appello di Bologna n 938 del 14/05/2004Del:14-05-2004
Oggetto:Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.

Testo
L'accantonamento è retribuzione perché costituisce il mezzo per il versamento di alcune voci della retribuzione. Analogo ragionamento deve farsi per gli accantonamenti relativi all'anzianità professionale edile. Pertanto ad essi deve essere applicato il privilegio di cui all'art. 2741 bis n. 1 del c.c.

Allegati

Note: