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Sentenze
Visibilità:Pubblico
Argomento:Adempimenti delle imprese
Sentenza:Tribunale di Torino del 23/07/1990 Del:23-07-90
Oggetto:Ritardato Versamento. Dimissioni del lavoratore

Testo
Non costituisce inadempimento di gravità tale da integrare giusta causa di dimissioni del lavoratore il ritardo di alcuni mesi nel versamento, da parte del datore di lavoro, degli importi dovuti alla Cassa Edile. Il lavoratore che abbia dato le dimissioni adducendo erroneamente l'esistenza di una giusta causa e che abbia perciò omesso di dare il normale preavviso al datore di lavoro, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo l'indennità sostitutiva di mancato preavviso.

Allegati

Note: