Chiudi

Sentenze
Visibilità:Pubblico
Argomento:Adempimenti delle imprese
Sentenza:Cassazione sez. lavoro n° 0527 del 27/05/1998 Del:27-05-98
Oggetto:Adempimento parziale dell'impresa (solo accantonamento accettato dalla Cassa Edile)

Testo
La Cassa Edile di mutualità ed assistenza, prevista dalla contrattazione collettiva per i dipendenti di imprese edili - che trova applicazione non solo agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, ma anche a coloro che implicitamente od esplicitamente al contratto abbiano prestato adesione ovvero abbiano recepito le pattuizioni collettive attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante applicazione delle relative clausole ai singoli rapporti - è tenuta ad erogare le previste prestazioni ai lavoratori per ferie, festività e gratifiche, anche se il datore di lavoro abbia solo versato gli accantonamenti dovuti nella prescritta percentuale dei salari corrisposti, versamenti accettati (come adempimento parziale) dalla Cassa, ma non abbia anche pagato i contributi dovuti per la relativa gestione, non rilevando per i lavoratori l'inscindibilità dei crediti sancita dalla contrattazione collettiva nel rapporto tra la Cassa stessa ed i datori lavoro; né la Cassa, in quanto delegata, può opporre ai lavoratori delegatari, l'eccezione di inadempimento del datore di lavoro delegante.

Allegati

Note: